Il Partito Democratico di Siculiana, in data 11 maggio 2011, ha promosso un incontro con i tecnici del settore edile, operanti nel nostro territorio, nell'intento di discutere e promuovere iniziative riguardanti il PRG, norme tecniche di attuazione e regolamento edilizio, con l'intenzione di rivedere aspetti tecnici e burocratici vigenti. L'evento ha riscosso un discreto successo e gli interlocutori presenti, oltre a mostrare la propria disponibilità hanno avuto modo di mettere in risalto alcune problematiche del settore.
Di seguito la relazione prodotta a seguito dell'incontro:
Interventi volti allo snellimento
burocratico.
Da un confronto effettuato tra vari
regolamenti edilizi di vari comuni si è notato che alcuni interventi
edilizi, quali:
- demolizione totale con o senza contemporanea ricostruzione di manufatti esistenti;
- opere di ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- interventi volti, senza l'esecuzione di opere edilizie, a mutare destinazione d'uso in singole unità immobiliari e in unità immobiliari residenziali;
sono subordinati al solo rilascio
di autorizzazione, mentre il regolamento edilizio vigente nel nostro
comune ne disciplina la concessione. Al fine di velocizzare i tempi
burocratici si propone di modificare gli art. 26, 27 e 44 del
"Regolamento edilizio comunale" affinchè i suddetti punti
vengano inseriti tra gli interventi volti ad autorizzazione edilizia.
Definizione di Superficie
minima del lotto (Sm).
L'art. 53 definisce "Superficie
minima del lotto" l'area minima necessaria per operare un
intervento edilizio diretto o, nel caso di intervento urbanistico
esecutivo, l'area minima in cui è possibile frazionare la superficie
fondiaria. Nulla in merito viene specificato per quanto riguarda
un'eventuale superficie minima costituita da tanti lotti di
particelle diverse purchè contigue. Si propone di integrare la
definizione di Superficie minima del lotto secondo la formula più
corretta.
Problematiche inerenti le zone
Agricole.
Da un'attenta analisi affrontata
con alcuni tecnici del settore edilizio si è riscontrata la
problematica comune scaturita dal fenomeno della cosiddetta
"Polverizzazione fondiaria", cioè il frazionamento della
proprietà fondiaria in appezzamenti tanto minuscoli da non
consentire di formare anche una minima entità produttiva ed
economica e quindi ricchezza. Per ovviare a questo problema si rende
necessaria la modifica di alcuni parametri che riguardano
principalmente le zone E1 ed E3. Innanzitutto sembra opportuno
ridurre le distanze minime dai confini dagli attuali 10metri a
5metri, in ottemperanza all'art. 873 del codice civile e consentire
la costruzioni in aderenza sencondo quanto disciplinato dall'art. 877
del codice civile. Un altra limitazione che si riscontra nelle
suddette zone è la superficie minima del lotto. Attualmente le Norme
tecniche di Attuazione per le Zone E1 ed E3 impongono una
superficie minima di 5000 mq. Si propone di ridurre la superficie
minima del lotto a 3000 mq, secondo i criteri stabiliti dal Decreto
ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, ovvero l'art. 3: "Ferma
restando l'altezza minima di m.2,70,........, l'alloggio monostanza,
per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva di
servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due".
La proposta e la norma citata ben si addicono all'indice di
fabbricabilità fondiaria massimo di 0,03 mc/mq.
Insediamenti
Agricolo-Produttivi.
Le "Norme tecniche di
Attuazione" del Prg individuano le Zone E2 come quelle aree
territoriali ad uso agricolo produttivo, cioè impianti ad uso
agricolo ed attività connesse di carattere industriale. Queste zone
però rappresentano all'incirca il 5% di tutte le zone agricole.
Questo dato rappresenta un limite a nuovi insediamenti produttivi. Si
propone di modificare l'art. 29 ZONE E1 delle NTA e consentire nelle
stesse la realizzazione di:
-
Impianti e fabbricati ad uso agricolo produttivo per la prima
trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
-
stalle per l'allevamento aziendale e/o interaziendale;
-
impianti di carattere industriale o di servizi connessi con la
produzione agricola quali ad esempio mulini, frantoi, caseifici, ecc;
-
attività connesse allo sfruttamento a carattere artigianale delle
risorse naturali locali quali lavorazione di pietre da taglio,
materiali lapidei e prodotti in argilla;
Per la relativa realizzazione
vanno rispettati i parametri urbanistici citate nel ART.30 delle NTA.
Volumetria da destinare a
parcheggio.
Le
norme tecniche di attuazione, precisamente nelle zone B1, C1 e C2,
riportano il seguente parametro: "parcheggio pari al 10% della
volumetria costruita". Occorre verificare se il parcheggio deve
essere pari al 10% della volumetria dell'intero edificio costruito o
se tale indice deve essere calcolato sulla volumetria costruita ad
uso abitativo, negozio o uffici, sottraendo quindi la volumetria
destinata ad accessori, quali ad esempio le scale e l'androne, che la
Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza del 15 luglio 2009, n.
28853 considera luoghi aperti al pubblico.
Tipologie di coperture in zona
B1.
Le NTA per quanto riguarda la
Zona B1, prevedono delle prescrizioni particolari per quanto riguarda
le coperture. Si propone di Cassare le talune prescrizioni
poichè si dia la possibilità di realizzare coperture con pannelli
fotovoltaici o semplicemente le terrazze.
Successivamente il Partito Democratico di Siculiana, in data 7 ottobre 2011, ha presentato le proposte al vaglio dell'amministrazione e del consiglio comunale.
Tutte le proposte:
Oggetto: Analisi e proposte
riguardanti il Regolamento Edilizio Comunale e Norme Tecniche di
Attuazione.
Il Partito Democratico di Siculiana,
nell'intento di rendersi propositivo e di rafforzare l'azione
politico-amministrativa del Sindaco e della Maggioranza consiliare ha
intrapreso, nel mese di maggio di codesto anno, una prima analisi
delle norme in materia di edilizia vigenti nel comune di Siculiana.
L'iniziativa ha visto come protagonisti molti tecnici (geometri,
architetti,ecc.) del settore che, grazie alla loro esperienza e alla
loro conoscenza delle procedure e delle problematiche locali, hanno
contribuito a rilegare una serie di proposte di modifica del
Regolamento Edilizio e delle Norme tecniche di attuazione.
In allegato le modifiche proposte:
n.3 pagine sulle modifiche "Regolamento
edilizio"
n.2 pagine sulle modifiche "Norme
tecniche di attuazione"
Siculiana, li 7 ottobre 2011
Modifiche del regolamento edilizio
Mod. 1 --- sostituire l’art.
26 con il seguente:
Art. 26 - Interventi soggetti ad autorizzazione
1.
L’autorizzazione edilizia sostituisce la concessione edilizia per
gli interventi di:
a)
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
anche se non tendenti al recupero abitativo di edifici preesistenti,
purché non contrastanti con le vigenti leggi;
b)
realizzazione delle opere costituenti pertinenze o impianti
tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
c)
occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di
merci a cielo libero, con esclusione di quelli che avvengono per
esigenze funzionali, nell’ambito della pertinenza dei lotti degli
impianti produttivi;
d)
demolizioni;
e)
escavazione di pozzi e per le strutture ad essi connesse, con
esclusione dei casi in cui sono soggetti a concessione edilizia;
f)
realizzazione, modifica, demolizione e ricostruzione di cancelli e
recinzioni se di altezza non superiore a m. 3,00, con esclusione di
quelle dei fondi rustici;
g)
realizzazione, modifica, demolizione e ricostruzione di muri di cinta
e/o sostegno purché non superino l’altezza di m. 2,00, con
esclusione di quelle dei fondi rustici;
h)
costruzione di strade interpoderali o vicinali;
i)
rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o
torbiere;
j)
impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso
abitativo;
k) posa in
opera di tende parasole qualora aggettino su spazi pubblici o aperte
al pubblico transito;
l)
realizzazione delle tettoie aggettanti sugli spazi pubblici o
privati;
m) nuova coloritura e
decorazione di edifici e manufatti esistenti;
n)
realizzazione delle opere necessarie per adeguare gli esercizi
pubblici esistenti alle norme relative all’eliminazione delle
barriere architettoniche;
o)
realizzazione di chioschi di vendita (di giornali, fiori, tabacchi,
bibite, gelati, carburanti, ecc.);
p)
apposizione, rimozione, modifica, di corpi illuminanti, monumenti,
lapidi, statue o pezzi d’arte esposti alla vista del pubblico,
vetrine, insegne, iscrizioni, targhe, tabelle, cartelli pubblicitari,
cartelli segnaletici recanti indicazioni a carattere privato, ai
sensi del regolamento edilizio vigente;
q)
occupazione del suolo pubblico;
r)
demolizione totale, con o senza contemporanea ricostruzione, di
manufatti esistenti;
s)
opere di ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
t)
interventi volti, senza l’esecuzione di opere edilizie, a mutare
destinazione d’uso in singole unità immobiliari e in unità
immobiliari residenziali.
2. Le
autorizzazioni edilizie, fatta eccezione per le opere da eseguirsi in
edifici gravati dai vincoli delle legge n. 1089/1939 e n. 1497/1939 e
successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal dirigente
competente in materia di edilizia privata, sentito il funzionario
medico designato dalla azienda sanitaria provinciale, secondo le
norme e le procedure di cui al presente regolamento, fermi restando
gli eventuali pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.
Mod. 2 --- di sostituire
l’art. 27 con il seguente:
Art. 27 - Interventi soggetti a concessione edilizia
1.
Sono subordinate al rilascio di concessione edilizia le opere ed i
lavori nel seguito elencati:
a)
nuove costruzioni a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con
metodi costruttivi tradizionali, sia con l’uso di metodi di
prefabbricazione totale o parziale con esclusione di quelli previsti
dall’art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
b)
ampliamenti o soprelevazioni di manufatti esistenti;
c)
installazione di attrezzature e impianti produttivi industriali,
artigianali e agricoli;
d)
costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature;
e)
realizzazione, da parte di enti istituzionalmente competenti, di
impianti, attrezzature e opere pubbliche o di interesse generale;
f)
esecuzione anche da parte di privati, di opere di urbanizzazione in
attuazione di strumenti esecutivi, nonché l’installazione di
impianti di depurazione delle acque luride;
g)
realizzazione di opere in attuazione di norme o provvedimenti emanati
a seguito di pubbliche calamità;
h)
realizzazione di opere e costruzioni sotterranee interessanti il
suolo pubblico;
i)
installazione di capannoni, ponti e impianti tubolari e sospesi o
similari, silos, concimaie, tettoie, pensiline e porticati, qualora
non costituiscano pertinenze o impianti tecnologici al servizio di
edifici già esistenti;
j)
manufatti sul suolo privato costituiti da strutture trasferibili,
precarie e gonfiabili, quando richiedano allacci stabili ai pubblici
servizi;
k) opere e
costruzioni relative all’installazione di complessi turistici
complementari, quali complessi ricettivi all’aria aperta, campeggi,
asili per mobili destinati ad alloggi temporanei;
l)
opere e costruzioni relative all’apertura e coltivazione delle cave
e torbiere, previa deliberazione del Consiglio comunale;
m) trivellazioni di
pozzi per lo sfruttamento delle acque minerali e termali, previa
deliberazione del Consiglio;
n)
occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di
merci a cielo libero, qualora interessino immobili sottoposti ai
vincoli delle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939;
o) opere di
demolizione di edifici o di unità immobiliari, rinterri e scavi che
non riguardano la coltivazione di cave e torbiere, qualora
interessino immobili sottoposti ai vincoli delle leggi n. 1089/1939 e
n. 1487/1939;
p) opere
costituenti pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici
già esistenti qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli
delle leggi n. 1089/1939 e n. 1487/1939.
2. Le
concessioni edilizie, fatta eccezione per le opere da eseguirsi in
edifici gravati dai vincoli delle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939 e
successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal dirigente
competente in materia di edilizia privata, secondo le norme e le
procedure di cui al presente regolamento, fermi restando gli
eventuali pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.
Mod. 3 --- di sostituire il
comma 5 dell’art. 44 con il seguente:
5. La domanda di
autorizzazione per la variazione della destinazione d’uso,
senza la esecuzione di opere edilizie, deve essere corredata dalla
documentazione atta a rappresentare sia il mutamento nelle singole
unità immobiliari sia la compatibilità del medesimo con le norme di
legge, di P.R.G e di regolamenti.
Mod. 4 --- di
sostituire, all’art. 53, l’inciso:
“Superficie minima del
lotto (Sm) - Per «superficie minima del lotto» si intende quella
relativa all’area minima necessaria per operare un intervento
edilizio diretto o, nel caso di intervento urbanistico esecutivo,
l’area minima in cui è possibile frazionare la superficie
fondiaria” con il seguente: “Superficie minima del lotto
(Sm) – Per “superficie minima del lotto” si intende quella
relativa all’area minima necessaria per operare un intervento
edilizio diretto o, nel caso di intervento urbanistico esecutivo,
l’area minima in cui è possibile frazionare la superficie
fondiaria. La superficie minima del lotto può essere costituita da
tanti lotti identificati catastalmente da particelle diverse tutte
contigue, ovvero poste ad una distanza inferiore a ml. 400.
Modifiche delle Norme tecniche di
attuazione.
-
sostituire, all’art. 17, l’inciso: “-
parcheggio pari al 10 % della volumetria costruita” con il
seguente: “- parcheggio pari al 10% della volumetria costruita ad
uso abitativo, commerciale ed uffici”;
-
eliminare l’inciso:
“Prescrizioni particolari:
Al fine di preservare le peculiarità morfologiche
ed ambientali del tessuto insediativo, gli edifici ricadenti in tale
zona dovranno avere copertura a falde con tegole a coppi siciliani e
prospetti trattati con intonaco tradizionale del tipo Livigni,
infissi a persiane in legno e coloritura con gradazioni del giallo da
sottoporre all'esame dell'U.T.C.”;
-
Mod. 2
-
sostituire, all’art. 20, l’inciso: “- parcheggio pari al
10 % della volumetria costruita” con il seguente: “- parcheggio
pari al 10% della volumetria costruita ad uso abitativo, commerciale
ed uffici”;
-
Mod. 3
-
sostituire, all’art. 21, l’inciso: “ - parcheggio
pari al 10 % della volumetria costruita” con il seguente: “-
parcheggio pari al 10% della volumetria costruita ad uso abitativo,
commerciale e uffici”;
-
Mod. 4
-
sostituire, all’art. 29, l’inciso: “- distacco dagli
edifici minimo ml.10,00” con il seguente: “- distacco dagli
edifici minimo ml. 10,00; è tuttavia consentita la costruzione in
aderenza”, l’inciso: “- distacco dai confini minimo ml. 10,00”
con il seguente: “- distacco dai confini minimo ml. 5 purché venga
rispettata la distanza minima tra pareti finestrate rispetto ai
fabbricati limitrofi” e l’inciso: “- superfici minime mq.
5.000” con il seguente: “- superfici minime del lotto mq. 3.000”;
-
eliminare, all’art. 29, l’inciso: “Il volume ricostruito o
quello complessivo tra esistente ed ampliamento non può eccedere la
cubatura derivante da tale indice”;
-
aggiungere, dopo la lett. b) del comma 1 dell’art. 29, la seguente:
“c) Impianti e
fabbricati e fabbricati ad uso agricolo produttivo per la prima
trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
stalle per l’allevamento aziendale e/o interaziendale; impianti di
carattere industriale o di servizi connessi con la produzione
agricola quali ed esempio mulini, frantoi,caseifici etc.; attività
connesse allo sfruttamento a carattere artigianale delle risorse
naturali locali quali lavorazione di pietre da taglio, materiali
lapidei e prodotti in argilla.
Per le predette attività
produttive sono rispettati i parametri urbanistici previsti nel
successivo art. 30.
-
Mod. 5
-
sostituire, all’art. 31, l’inciso: “- l'altezza alla
linea di colmo degli edifici non deve essere superiore a ml. 4,00”
con il seguente: “- l’altezza della linea di colmo degli edifici
non deve essere superiore a ml. 4,50”, l’inciso: “- la distanza
minima dai confini è di ml. 10” con il seguente: “- distacco dai
confini minimo ml. 5,00 purché venga rispettata la distanza minima
tra pareti finestrate rispetto ai fabbricati limitrofi” e l’inciso
“- lotto minimo: mq. 5.000” con il seguente: “- lotto minimo
mq. 3.000”;
-
Mod. 6
-
sostituire l’art. 72 con il seguente:
ART. 72
NORMATIVA PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
1. Il
Comune di Siculiana è compreso tra i territori classificati sismici
di II categoria secondo la classificazione dell’ordinanza n. 3274
del Presidente del Consiglio dei Ministri e successive modifiche ed
integrazioni; è quindi sottoposto ai dettami della legge 2 febbraio
1974, n. 64 ed alle prescrizioni del decreto
ministeriale 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le
costruzioni”.
-
Mod. 7
-
sostituire il comma 3 dell’art. 75 con il seguente: “3.
Nelle zone “E” é consentito ai possessori di fondi rustici
distribuiti in un raggio d'azione di mt. 400 di potere asservire gli
stessi diversi terreni per il raggiungimento della superficie minima
del lotto e per la realizzazione di maggiore cubatura concentrata in
uno dei lotti di proprietà con rispetto dei parametri edilizi
di cui alle citate zone “E””.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 2011 le proposte vengono deliberate. Ad oggi, in attesa della conclusione dell'iter di approvazione, le proposte non sono ancora definitivamente esecutive.