EDILIZIA

PRG, NORME TECHICHE E REGOLAMENTO EDILIZIO

Il Partito Democratico di Siculiana, in data 11 maggio 2011, ha promosso un incontro con i tecnici del settore edile, operanti nel nostro territorio, nell'intento di discutere e promuovere iniziative riguardanti il PRG, norme tecniche di attuazione e regolamento edilizio, con l'intenzione di rivedere aspetti tecnici e burocratici vigenti. L'evento ha riscosso un discreto successo e gli interlocutori presenti, oltre a mostrare la propria disponibilità hanno avuto modo di mettere in risalto alcune problematiche del settore.

Di seguito la relazione prodotta a seguito dell'incontro:


Interventi volti allo snellimento burocratico.

Da un confronto effettuato tra vari regolamenti edilizi di vari comuni si è notato che alcuni interventi edilizi, quali:

  • demolizione totale con o senza contemporanea ricostruzione di manufatti esistenti;
  • opere di ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
  • interventi volti, senza l'esecuzione di opere edilizie, a mutare destinazione d'uso in singole unità immobiliari e in unità immobiliari residenziali;
sono subordinati al solo rilascio di autorizzazione, mentre il regolamento edilizio vigente nel nostro comune ne disciplina la concessione. Al fine di velocizzare i tempi burocratici si propone di modificare gli art. 26, 27 e 44 del "Regolamento edilizio comunale" affinchè i suddetti punti vengano inseriti tra gli interventi volti ad autorizzazione edilizia.



Definizione di Superficie minima del lotto (Sm).
L'art. 53 definisce "Superficie minima del lotto" l'area minima necessaria per operare un intervento edilizio diretto o, nel caso di intervento urbanistico esecutivo, l'area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria. Nulla in merito viene specificato per quanto riguarda un'eventuale superficie minima costituita da tanti lotti di particelle diverse purchè contigue. Si propone di integrare la definizione di Superficie minima del lotto secondo la formula più corretta.

Problematiche inerenti le zone Agricole.
Da un'attenta analisi affrontata con alcuni tecnici del settore edilizio si è riscontrata la problematica comune scaturita dal fenomeno della cosiddetta "Polverizzazione fondiaria", cioè il frazionamento della proprietà fondiaria in appezzamenti tanto minuscoli da non consentire di formare anche una minima entità produttiva ed economica e quindi ricchezza. Per ovviare a questo problema si rende necessaria la modifica di alcuni parametri che riguardano principalmente le zone E1 ed E3. Innanzitutto sembra opportuno ridurre le distanze minime dai confini dagli attuali 10metri a 5metri, in ottemperanza all'art. 873 del codice civile e consentire la costruzioni in aderenza sencondo quanto disciplinato dall'art. 877 del codice civile. Un altra limitazione che si riscontra nelle suddette zone è la superficie minima del lotto. Attualmente le Norme tecniche di Attuazione per le Zone E1 ed E3 impongono una superficie minima di 5000 mq. Si propone di ridurre la superficie minima del lotto a 3000 mq, secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, ovvero l'art. 3: "Ferma restando l'altezza minima di m.2,70,........, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva di servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due". La proposta e la norma citata ben si addicono all'indice di fabbricabilità fondiaria massimo di 0,03 mc/mq.


Insediamenti Agricolo-Produttivi.
Le "Norme tecniche di Attuazione" del Prg individuano le Zone E2 come quelle aree territoriali ad uso agricolo produttivo, cioè impianti ad uso agricolo ed attività connesse di carattere industriale. Queste zone però rappresentano all'incirca il 5% di tutte le zone agricole. Questo dato rappresenta un limite a nuovi insediamenti produttivi. Si propone di modificare l'art. 29 ZONE E1 delle NTA e consentire nelle stesse la realizzazione di:
- Impianti e fabbricati ad uso agricolo produttivo per la prima trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- stalle per l'allevamento aziendale e/o interaziendale;
- impianti di carattere industriale o di servizi connessi con la produzione agricola quali ad esempio mulini, frantoi, caseifici, ecc;
- attività connesse allo sfruttamento a carattere artigianale delle risorse naturali locali quali lavorazione di pietre da taglio, materiali lapidei e prodotti in argilla;
Per la relativa realizzazione vanno rispettati i parametri urbanistici citate nel ART.30 delle NTA.


Volumetria da destinare a parcheggio.
Le norme tecniche di attuazione, precisamente nelle zone B1, C1 e C2, riportano il seguente parametro: "parcheggio pari al 10% della volumetria costruita". Occorre verificare se il parcheggio deve essere pari al 10% della volumetria dell'intero edificio costruito o se tale indice deve essere calcolato sulla volumetria costruita ad uso abitativo, negozio o uffici, sottraendo quindi la volumetria destinata ad accessori, quali ad esempio le scale e l'androne, che la Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza del 15 luglio 2009, n. 28853 considera luoghi aperti al pubblico.


Tipologie di coperture in zona B1.
Le NTA per quanto riguarda la Zona B1, prevedono delle prescrizioni particolari per quanto riguarda le coperture. Si propone di Cassare le talune prescrizioni poichè si dia la possibilità di realizzare coperture con pannelli fotovoltaici o semplicemente le terrazze.

Successivamente il Partito Democratico di Siculiana, in data 7 ottobre 2011, ha presentato le proposte al vaglio dell'amministrazione e del consiglio comunale.
Tutte le proposte:

Oggetto: Analisi e proposte riguardanti il Regolamento Edilizio Comunale e Norme Tecniche di Attuazione.


Il Partito Democratico di Siculiana, nell'intento di rendersi propositivo e di rafforzare l'azione politico-amministrativa del Sindaco e della Maggioranza consiliare ha intrapreso, nel mese di maggio di codesto anno, una prima analisi delle norme in materia di edilizia vigenti nel comune di Siculiana. L'iniziativa ha visto come protagonisti molti tecnici (geometri, architetti,ecc.) del settore che, grazie alla loro esperienza e alla loro conoscenza delle procedure e delle problematiche locali, hanno contribuito a rilegare una serie di proposte di modifica del Regolamento Edilizio e delle Norme tecniche di attuazione.

In allegato le modifiche proposte:

n.3 pagine sulle modifiche "Regolamento edilizio"
n.2 pagine sulle modifiche "Norme tecniche di attuazione"



Siculiana, li 7 ottobre 2011


Modifiche del regolamento edilizio


Mod. 1 ---  sostituire l’art. 26 con il seguente:

Art. 26 - Interventi soggetti ad autorizzazione



1.    L’autorizzazione edilizia sostituisce la concessione edilizia per gli interventi di:
a)    manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo anche se non tendenti al recupero abitativo di edifici preesistenti, purché non contrastanti con le vigenti leggi;
b)   realizzazione delle opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
c)    occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero, con esclusione di quelli che avvengono per esigenze funzionali, nell’ambito della pertinenza dei lotti degli impianti produttivi;
d)   demolizioni;
e)    escavazione di pozzi e per le strutture ad essi connesse, con esclusione dei casi in cui sono soggetti a concessione edilizia;
f)    realizzazione, modifica, demolizione e ricostruzione di cancelli e recinzioni se di altezza non superiore a m. 3,00, con esclusione di quelle dei fondi rustici;
g)   realizzazione, modifica, demolizione e ricostruzione di muri di cinta e/o sostegno purché non superino l’altezza di m. 2,00, con esclusione di quelle dei fondi rustici;
h)   costruzione di strade interpoderali o vicinali;
i)     rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
j)     impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo;
k)   posa in opera di tende parasole qualora aggettino su spazi pubblici o aperte al pubblico transito;
l)     realizzazione delle tettoie aggettanti sugli spazi pubblici o privati;
m) nuova coloritura e decorazione di edifici e manufatti esistenti;
n)   realizzazione delle opere necessarie per adeguare gli esercizi pubblici esistenti alle norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche;
o)   realizzazione di chioschi di vendita (di giornali, fiori, tabacchi, bibite, gelati, carburanti, ecc.);
p)   apposizione, rimozione, modifica, di corpi illuminanti, monumenti, lapidi, statue o pezzi d’arte esposti alla vista del pubblico, vetrine, insegne, iscrizioni, targhe, tabelle, cartelli pubblicitari, cartelli segnaletici recanti indicazioni a carattere privato, ai sensi del regolamento edilizio vigente;
q)   occupazione del suolo pubblico;
r)     demolizione totale, con o senza contemporanea ricostruzione, di manufatti esistenti;
s)    opere di ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
t)     interventi volti, senza l’esecuzione di opere edilizie, a mutare destinazione d’uso in singole unità immobiliari e in unità immobiliari residenziali.
2.    Le autorizzazioni edilizie, fatta eccezione per le opere da eseguirsi in edifici gravati dai vincoli delle legge n. 1089/1939 e n. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal dirigente competente in materia di edilizia privata, sentito il funzionario medico designato dalla azienda sanitaria provinciale, secondo le norme e le procedure di cui al presente regolamento, fermi restando gli eventuali pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.

Mod. 2 ---  di sostituire l’art. 27 con il seguente:


Art. 27 - Interventi soggetti a concessione edilizia



1.    Sono subordinate al rilascio di concessione edilizia le opere ed i lavori nel seguito elencati:
a)    nuove costruzioni a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con metodi costruttivi tradizionali, sia con l’uso di metodi di prefabbricazione totale o parziale con esclusione di quelli previsti dall’art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
b)   ampliamenti o soprelevazioni di manufatti esistenti;
c)    installazione di attrezzature e impianti produttivi industriali, artigianali e agricoli;
d)   costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature;
e)    realizzazione, da parte di enti istituzionalmente competenti, di impianti, attrezzature e opere pubbliche o di interesse generale;
f)    esecuzione anche da parte di privati, di opere di urbanizzazione in attuazione di strumenti esecutivi, nonché l’installazione di impianti di depurazione delle acque luride;
g)   realizzazione di opere in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
h)   realizzazione di opere e costruzioni sotterranee interessanti il suolo pubblico;
i)     installazione di capannoni, ponti e impianti tubolari e sospesi o similari, silos, concimaie, tettoie, pensiline e porticati, qualora non costituiscano pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
j)     manufatti sul suolo privato costituiti da strutture trasferibili, precarie e gonfiabili, quando richiedano allacci stabili ai pubblici servizi;
k)   opere e costruzioni relative all’installazione di complessi turistici complementari, quali complessi ricettivi all’aria aperta, campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei;
l)     opere e costruzioni relative all’apertura e coltivazione delle cave e torbiere, previa deliberazione del Consiglio comunale;
m) trivellazioni di pozzi per lo sfruttamento delle acque minerali e termali, previa deliberazione del Consiglio;
n)   occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero, qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli delle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939;
o)   opere di demolizione di edifici o di unità immobiliari, rinterri e scavi che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere, qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli delle leggi n. 1089/1939 e n. 1487/1939;
p)   opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti qualora interessino immobili sottoposti ai vincoli delle leggi n. 1089/1939 e n. 1487/1939.
2.    Le concessioni edilizie, fatta eccezione per le opere da eseguirsi in edifici gravati dai vincoli delle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal dirigente competente in materia di edilizia privata, secondo le norme e le procedure di cui al presente regolamento, fermi restando gli eventuali pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.



Mod. 3 ---  di sostituire il comma 5 dell’art. 44 con il seguente:

5.  La domanda di autorizzazione per la variazione della destinazione d’uso, senza la esecuzione di opere edilizie, deve essere corredata dalla documentazione atta a rappresentare sia il mutamento nelle singole unità immobiliari sia la compatibilità del medesimo con le norme di legge, di P.R.G e di regolamenti.

Mod. 4 ---  di sostituire, all’art. 53, l’inciso:

“Superficie minima del lotto (Sm) - Per «superficie minima del lotto» si intende quella relativa all’area minima necessaria per operare un intervento edilizio diretto o, nel caso di intervento urbanistico esecutivo, l’area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria” con il seguente: “Superficie minima del lotto (Sm) – Per “superficie minima del lotto” si intende quella relativa all’area minima necessaria per operare un intervento edilizio diretto o, nel caso di intervento urbanistico esecutivo, l’area minima in cui è possibile frazionare la superficie fondiaria. La superficie minima del lotto può essere costituita da tanti lotti identificati catastalmente da particelle diverse tutte contigue, ovvero poste ad una distanza inferiore a ml. 400.


Modifiche delle Norme tecniche di attuazione.

-       Mod. 1
-         sostituire, all’art. 17,  l’inciso: “- parcheggio pari al 10 % della volumetria costruita”  con il seguente: “- parcheggio pari al 10% della volumetria costruita ad uso abitativo, commerciale ed uffici”;
-       eliminare l’inciso:
“Prescrizioni particolari:
Al fine di preservare le peculiarità morfologiche ed ambientali del tessuto insediativo, gli edifici ricadenti in tale zona dovranno avere copertura a falde con tegole a coppi siciliani e prospetti trattati con intonaco tradizionale del tipo Livigni, infissi a persiane in legno e coloritura con gradazioni del giallo da sottoporre all'esame dell'U.T.C.”;
-       Mod. 2
-        sostituire, all’art. 20, l’inciso: “- parcheggio pari al 10 % della volumetria costruita” con il seguente: “- parcheggio pari al 10% della volumetria costruita ad uso abitativo, commerciale ed uffici”;
-       Mod. 3
-         sostituire, all’art. 21, l’inciso: “ - parcheggio pari al 10 % della volumetria costruita” con il seguente: “- parcheggio pari al 10% della volumetria costruita ad uso abitativo, commerciale e uffici”;
-       Mod. 4
-        sostituire, all’art. 29, l’inciso: “- distacco dagli edifici minimo ml.10,00” con il seguente: “- distacco dagli edifici minimo ml. 10,00; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza”, l’inciso: “- distacco dai confini minimo ml. 10,00” con il seguente: “- distacco dai confini minimo ml. 5 purché venga rispettata la distanza minima tra pareti finestrate rispetto ai fabbricati limitrofi” e l’inciso: “- superfici minime mq. 5.000” con il seguente: “- superfici minime del lotto mq. 3.000”;
-       eliminare, all’art. 29, l’inciso: “Il volume ricostruito o quello complessivo tra esistente ed ampliamento non può eccedere la cubatura derivante da tale indice”;
-       aggiungere, dopo la lett. b) del comma 1 dell’art. 29, la seguente:
“c) Impianti e fabbricati e fabbricati ad uso agricolo produttivo per la prima trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici; stalle per l’allevamento aziendale e/o interaziendale; impianti di carattere industriale o di servizi connessi con la produzione agricola quali ed esempio mulini, frantoi,caseifici etc.; attività connesse allo sfruttamento a carattere artigianale delle risorse naturali locali quali lavorazione di pietre da taglio, materiali lapidei e prodotti in argilla.
Per le predette attività produttive sono rispettati i parametri urbanistici previsti nel successivo art. 30.


-       Mod. 5
-        sostituire, all’art. 31, l’inciso: “- l'altezza alla linea di colmo degli edifici non deve essere superiore a ml. 4,00” con il seguente: “- l’altezza della linea di colmo degli edifici non deve essere superiore a ml. 4,50”, l’inciso: “- la distanza minima dai confini è di ml. 10” con il seguente: “- distacco dai confini minimo ml. 5,00 purché venga rispettata la distanza minima tra pareti finestrate rispetto ai fabbricati limitrofi” e l’inciso “- lotto minimo: mq. 5.000” con il seguente: “- lotto minimo mq. 3.000”;

-       Mod. 6
-        sostituire l’art. 72 con il seguente:

ART. 72
NORMATIVA PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

1.    Il Comune di Siculiana è compreso tra i territori classificati sismici di II categoria secondo la classificazione dell’ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri e successive modifiche ed integrazioni; è quindi sottoposto ai dettami della legge 2 febbraio 1974,     n. 64 ed alle prescrizioni del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni”. 

-       Mod. 7
-        sostituire il comma 3 dell’art. 75 con il seguente: “3. Nelle zone “E” é consentito ai possessori di fondi rustici distribuiti in un raggio d'azione di mt. 400 di potere asservire gli stessi diversi terreni per il raggiungimento della superficie minima del lotto e per la realizzazione di maggiore cubatura concentrata in uno dei lotti di proprietà con rispetto dei parametri edilizi  di cui alle citate zone “E””.



Con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 2011 le proposte vengono deliberate. Ad oggi, in attesa della conclusione dell'iter di approvazione, le proposte non sono ancora definitivamente esecutive.